La maestra e' responsabile per 'culpa in vigilando' gravando su di lei non solo "l'obbligo di istruire ed educare" gli alunni ma anche di "proteggerli". Con questa motivazione la terza sezione civile della Corte (sentenza 9906/2010) ha confermato una condanna al risarcimento inflitta al ministero della Pubblica istruzione per i danni subiti da una bambina di tre anni che aveva subito un infortunio mentre era andata in bagno. La piccola, era stata accompagnata dall'insegnante ma era stata lasciata sola perchè la maestra era dovuta tornare in classe dove erano rimasti altri 26 bambini.
Cass. civ., Sez. III, Sentenza 26 aprile 2010, n. 9906
Svolgimento del processo
C. P. ed A. N., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore S. P., convenivano, davanti al tribunale di Lecce, M. M. ed il Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla minore in occasione di un incidente occorsole all’interno della scuola materna dalla stessa frequentata. Precisavano, a tal fine, che verso le ore 10 del omissis la bimba era stata accompagnata dalla maestra M. M., che poi era ritornata in classe, in bagno; che la bimba aveva tirato la cordicella dello scarico, il cui gancio si era rotto e, cadendo, le aveva colpito l’occhio sinistro procurandole gravi lesioni.
Si costituiva la M. sostenendo che nessuna colpa le poteva essere addebitata per l’incidente, ed il Ministero della Pubblica Istruzione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l’obbligo della custodia e della manutenzione degli edifici adibiti a scuola materna a carico del Comune di omissis, concludendo per il rigetto della domanda.
Il giudice ordinava la chiamata in causa del Comune, che si costituiva negando la propria responsabilità, non essendogli mai stati richiesti interventi di custodia e manutenzione che, peraltro, non gli competevano.
Il tribunale, con sentenza del 14.9.2001, accoglieva la domanda sul presupposto che l’incidente si era verificato per culpa in vigilando dell’insegnante, condannando il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni e rigettando la domanda nei confronti del Comune di omissis.
Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 7.10.2005, rigettava l’appello proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resistono C. P. ed A. N. nella qualità indicata.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa interpretazione di norme di diritto: artt. 113, 115 e 116 cpc e art. 118 disp. att. cpc; ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere indicato l’elemento colposo nella condotta della maestra ed il rapporto che lega l’evento alla riconosciuta responsabilità della Pubblica Amministrazione non rilevando, sotto quest’ultimo profilo, che, una volta esclusi il dolo o la colpa grave della maestra, andava esclusa anche la responsabilità della P.A.
Il motivo non è fondato.
Invero, in tema di responsabilità civile di cui all’art. 2048 cc, è ormai principio pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di cassazione (S.U. 27.6.2002 n. 9346, ribadita poi da S.U. 11.11.2008 n. 26972) quello per cui la responsabilità dell’istituto scolastica e dell’insegnante, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, sia di natura contrattuale.
Fra allievo ed istituto scolastico - con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola - si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Quanto al precettore, dipendente dell’istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.
La ricorrenza di un’ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta poi - in ordine all’onere probatorio - che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, l’attore dovrà soltanto provare, ai sensi dell’art. 1218 cc, che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile.
In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali - come nella specie -, l’art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 - nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell’azione.
Sulla base di questi principi, la Corte di merito, nel riconoscere la responsabilità dell’insegnante per culpa in vigilando, ha, a tal fine, precisato che “... La piccola S. dell’età di omissis anni, accompagnata in bagno dalla maestra che è ritornata immediatamente in classe ove aveva lasciato incustoditi altri 26 bambini, non doveva essere lasciata sola”, avvalendosi eventualmente dell’ausilio e l’intervento del personale non docente, “ma sempre su interessamento della maestra che aveva la responsabilità di vigilare sui bimbi ad essa affidati”; concludendo che, al di là della circostanza che la rottura della catenella del W.C. era circostanza imprevedibile, “resta comunque la mancata sorveglianza necessitata in considerazione dell’età della bambina che non era in grado di valutare le conseguenze di un gesto apparentemente innocuo...”.
La Corte di merito ha, quindi, puntualmente individuato nella mancata sorveglianza, anche tramite l’ausilio di terzi (il personale non docente della scuola materna), il titolo della responsabilità a carico dell’insegnante, che concretizzava non colpa grave o dolo, ma comunque era ad essa ascrivibile.
Di qui, la responsabilità del Ministero ricorrente.
Né alcuna prova è stata fornita da parte dell’odierno ricorrente, cui incombeva, che l’evento dannoso fosse stato determinato da causa agli stessi convenuti non imputabile.
Con il secondo motivo denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.
Il ricorrente sostiene che la Corte di merito è incorsa nel vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo, perché, pur avendo “rilevato ed affermato che la maestra non è dipendente dell’amministrazione, la scuola materna non è statale...”, ha, comunque, affermato che “era suo dovere non lasciare sola la bambina o chiamare qualcuno a tal fine”.
Il motivo non è fondato.
Invero, l’odierno ricorrente attribuisce alla Corte di merito affermazioni che, viceversa, la sentenza indica come motivi dell’appello proposto dal Ministero, odierno ricorrente.
Anzi, a questo proposito, la Corte di merito, nel ritenere privo di fondamento il motivo, ha chiaramente rilevato che “Mai in primo grado è stato contestato che la scuola materna di cui si discute fosse una scuola statale e che, quindi, la M. fosse dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione; né in questa sede è stata data dimostrazione di un assunto soltanto accennato”.
Il ricorrente non ha contestato, in questa sede, la circostanza che, quindi, non solo resta indimostrata, ma anche inconsistente nell’economia dell’argomentare difensivo.
Con il terzo motivo denuncia la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.
Contesta il ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla sostenuta responsabilità del Comune, essendosi l’evento dannoso verificato per difetto di realizzazione o costruzione o di manutenzione ordinaria dell’edificio adibito a scuola materna.
Anche questa censura non può essere condivisa.
La Corte di merito ha, a tal fine, puntualmente rilevato e correttamente motivato che “Accertata come innanzi la negligenza dell’insegnante consequenziale è l’obbligo del Ministero di risarcire il danno come statuito dal primo giudice”.
Derivandone: “Dal che la inutilità di qualsivoglia indagine nei confronti del Comune”, e chiarendo “Questo perché il Ministero non ha mai esercitato alcuna azione di rivalsa nei confronti dell’Ente, e P. C. e N. A. hanno fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado non spiegando appello incidentale per ottenere la condanna in solido dei due enti”.
È di tutta evidenza, in considerazione delle conclusioni cui si è pervenuti nell’esame del primo motivo, che la Corte ha, quindi, correttamente motivato anche sotto l’aspetto denunciato.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
venerdì 14 maggio 2010
mercoledì 14 ottobre 2009
COMUNE CONDANNATO A RISARCIRE L'INFORTUNATO
Per i danni al parco giochi paga il Comune Cass. sez. civ. sentenza n. 20415/09
La Cassazione ha affermato che il comune deve risarcire il danno, sia quando l'infortunato è un bambino sia quando a farsi male è un genitore e che per sollevarsi delle responsabilita' non e' sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione delle strutture e l'uso improprio di esse dovendo anche "dimostrare che tale utilizzazione e' assolutamente inusuale sia da parte dei minori e delle persone adulte e quindi imprevedibile".
Nel Caso in oggetto: la mamma si fa male mentre aiuta il bimbo a scendere dallo scivolo? Risarcire il danno tocca al Comune anche se la donna è salita in senso inverso sulla struttura. Perché ricorrono tutti gli estremi della responsabilità per custodia ex articolo 2051 Cc («Danno cagionato da cose in custodia»). Il custode della cosa che ha creato il danno, infatti, è il responsabile oggettivo dell’evento e si libera solo quando fornisce la prova del fortuito, autonomo o incidentale.
Cassazione - Sezione terza - sentenza 21 maggio - 22 settembre 2009, n. 20415Presidente Massera - Relatore ChiariniSvolgimento del processo
I. S. conveniva in giudizio nel gennaio 1995 il Comune di omissis deducendo che mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo nella villa comunale, a causa della mancanza di una vite di fissaggio, il quarto dito della mano sinistra era rimasto impigliato nella lamiera, ed in conseguenza delle gravi lesioni le era stato amputato.Il Tribunale di Nola accoglieva la domanda e condannava il Comune a pagarle Euro 13.944,29, da rivalutare.Con sentenza del 27 giugno 2007 la Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame del Comune sulle seguenti considerazioni: 1) dalle prove assunte era risultato che la S., dopo aver preso il figlio minore salendo in senso inverso sullo scivolo ed averlo riconsegnato al padre, nello scendere, seduta, il dito anulare sinistro, impigliatosi in una parte meccanica, si era amputato; 2) non vi era prova alcuna della mancanza della vite di fissaggio, mentre la sporgenza di una di esse, non interamente avvitata, emergente dalle foto scattate dall'attrice - senza provare che la riproduzione fotografica fosse avvenuta subito dopo il sinistro - non prova il nesso causale con l'accaduto, non avendo la vite la possibilità di trattenere il dito, né risultando alcuna fessurazione sullo scivolo, in lamiera su tubolari, dotato di maniglie sulla parte superiore e di sponde laterali; 3) era pertanto da ritenere, sulla base degli elementi raccolti, che la mano della S. sia rimasta incastrata tra il piano di discesa ed il sottostante tubolare afferrato nel risalire lo scivolo dal basso; 4) sussisteva la custodia dello scivolo da parte del Comune e poiché era situato in un giardino comunale le famiglie ed i minori che lo usano devono poter fare affidamento sulla sicurezza dell'impianto; 5) tuttavia la S. non aveva provato il nesso causale tra l'accaduto e lo scivolo come conseguenza normale della sua particolare condizione, potenzialmente dannosa, essendovi al contrario la prova di un uso anomalo dello stesso, poiché la S. era salita in senso inverso e tale fatto - c.d. fortuito attribuibile al terzo o al danneggiato - era idoneo da solo a cagionare l'evento, escludendo perciò la responsabilità del Comune per mancanza di nesso eziologico diretto tra lo scivolo ed il danno.Ricorre per cassazione I. S. cui resiste il Comune di omissis. Le parti hanno depositato memoria per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell'ultimo comma della predetta norma.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 c.c., 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.Premesso che la potenzialità dannosa dello scivolo discende dalle sue caratteristiche intrinseche mancando indicazioni del Comune sulle regole per il corretto uso dello scivolo, la Corte di merito, pur riconoscendo che l'incidente fu determinato dalla condizione dello scivolo, ha poi ritenuto fattore esterno da solo sufficiente a determinare l'evento la discesa della S., normalmente seduta sullo scivolo, su cui era salita per far scendere il figlio, ma senza esaminare se l'uso del bene fosse così singolare da non essere prevedibile, né se quanto meno il comportamento della S. fosse da considerare concorrente nella determinazione dell'evento, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. e senza considerare che l'incidente non si sarebbe verificato se l'impianto fosse stato costruito e mantenuto in modo adeguato e regolare. Conclude quindi con il seguente quesito di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva ed è connessa unicamente alla potenzialità dannosa della cosa in custodia; per escluderla non vale riferirsi al comportamento del danneggiato, che nel nostro caso era discesa da uno scivolo per giochi dei bambini, dato che ciò non può esser considerato idoneo ad interrompere il nesso tra la pericolosità della cosa e danno, ma se mai idoneo ad integrare un concorso di colpe”.2. - Con il secondo motivo deduce: “Omessa, contraddittoria insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.Anche se la ricostruzione dell'accaduto - incastro del dito mentre la S. risaliva lo scivolo - fosse esatta, comunque la causa dell'incidente non è la salita in senso inverso, ma l'incastro del dito tra il tubolare ed il piano di discesa, elementi - condizione dell'impianto potenzialmente dannosi per tutti e quindi il nesso eziologico non è escluso, ma se mai attenuato.Il fatto controverso è la mancanza di una precisa individuazione dell'atto o del comportamento interruttivi del nesso di causalità; si indica la ragione dell'insufficienza della motivazione nella mancanza di una specifica argomentazione in ordine all'estremo del comportamento della ricorrente che avrebbe interrotto il nesso di causalità.I motivi, connessi, sono fondati.Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell'art. 2051 cod. civ., il custode ha l'onere di provare che l'evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa - che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) - del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, sì da essere imprevedibile, e perciò inevitabile. Pertanto, non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione (Cass. 2563/2007), salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell'art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito (Cass. 11227/2008). Quindi, poiché funzione dell'art. 2051 cod. civ. è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti (Cass. 4279/2008 e 20317/2005) - e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l'evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa - il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso improprio - da parte del terzo o del danneggiato - della cosa si arresta soltanto al caso in cui la pericolosità dell'anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore causale esterno (Cass. 15429/2004), sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile (Cass. 20334/2004, 25029/2008).Pertanto, incontroverso che l'evento dannoso occorso alla S. è stato cagionato dallo scivolo situato nella villa comunale, per escludere la responsabilità del Comune, custode di esso, non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e l'uso improprio del predetto gioco da parte della S., salita aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, sì che la condotta della S. ha interrotto il nesso causale tra lo scivolo e l'amputazione del dito che la parte sottostante della lamiera di esso ha provocato, e che di conseguenza l'evento non era evitabile mediante l'adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente.Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa va rinviata per nuovo esame alla luce delle norme - tra cui l'art. 1227 cod. civ. - e dei principi innanzi richiamati.Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione.
(avv. Roberto Accossato)
robertoaccossato@libero.it
La Cassazione ha affermato che il comune deve risarcire il danno, sia quando l'infortunato è un bambino sia quando a farsi male è un genitore e che per sollevarsi delle responsabilita' non e' sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione delle strutture e l'uso improprio di esse dovendo anche "dimostrare che tale utilizzazione e' assolutamente inusuale sia da parte dei minori e delle persone adulte e quindi imprevedibile".
Nel Caso in oggetto: la mamma si fa male mentre aiuta il bimbo a scendere dallo scivolo? Risarcire il danno tocca al Comune anche se la donna è salita in senso inverso sulla struttura. Perché ricorrono tutti gli estremi della responsabilità per custodia ex articolo 2051 Cc («Danno cagionato da cose in custodia»). Il custode della cosa che ha creato il danno, infatti, è il responsabile oggettivo dell’evento e si libera solo quando fornisce la prova del fortuito, autonomo o incidentale.
Cassazione - Sezione terza - sentenza 21 maggio - 22 settembre 2009, n. 20415Presidente Massera - Relatore ChiariniSvolgimento del processo
I. S. conveniva in giudizio nel gennaio 1995 il Comune di omissis deducendo che mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo nella villa comunale, a causa della mancanza di una vite di fissaggio, il quarto dito della mano sinistra era rimasto impigliato nella lamiera, ed in conseguenza delle gravi lesioni le era stato amputato.Il Tribunale di Nola accoglieva la domanda e condannava il Comune a pagarle Euro 13.944,29, da rivalutare.Con sentenza del 27 giugno 2007 la Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame del Comune sulle seguenti considerazioni: 1) dalle prove assunte era risultato che la S., dopo aver preso il figlio minore salendo in senso inverso sullo scivolo ed averlo riconsegnato al padre, nello scendere, seduta, il dito anulare sinistro, impigliatosi in una parte meccanica, si era amputato; 2) non vi era prova alcuna della mancanza della vite di fissaggio, mentre la sporgenza di una di esse, non interamente avvitata, emergente dalle foto scattate dall'attrice - senza provare che la riproduzione fotografica fosse avvenuta subito dopo il sinistro - non prova il nesso causale con l'accaduto, non avendo la vite la possibilità di trattenere il dito, né risultando alcuna fessurazione sullo scivolo, in lamiera su tubolari, dotato di maniglie sulla parte superiore e di sponde laterali; 3) era pertanto da ritenere, sulla base degli elementi raccolti, che la mano della S. sia rimasta incastrata tra il piano di discesa ed il sottostante tubolare afferrato nel risalire lo scivolo dal basso; 4) sussisteva la custodia dello scivolo da parte del Comune e poiché era situato in un giardino comunale le famiglie ed i minori che lo usano devono poter fare affidamento sulla sicurezza dell'impianto; 5) tuttavia la S. non aveva provato il nesso causale tra l'accaduto e lo scivolo come conseguenza normale della sua particolare condizione, potenzialmente dannosa, essendovi al contrario la prova di un uso anomalo dello stesso, poiché la S. era salita in senso inverso e tale fatto - c.d. fortuito attribuibile al terzo o al danneggiato - era idoneo da solo a cagionare l'evento, escludendo perciò la responsabilità del Comune per mancanza di nesso eziologico diretto tra lo scivolo ed il danno.Ricorre per cassazione I. S. cui resiste il Comune di omissis. Le parti hanno depositato memoria per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell'ultimo comma della predetta norma.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 c.c., 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.Premesso che la potenzialità dannosa dello scivolo discende dalle sue caratteristiche intrinseche mancando indicazioni del Comune sulle regole per il corretto uso dello scivolo, la Corte di merito, pur riconoscendo che l'incidente fu determinato dalla condizione dello scivolo, ha poi ritenuto fattore esterno da solo sufficiente a determinare l'evento la discesa della S., normalmente seduta sullo scivolo, su cui era salita per far scendere il figlio, ma senza esaminare se l'uso del bene fosse così singolare da non essere prevedibile, né se quanto meno il comportamento della S. fosse da considerare concorrente nella determinazione dell'evento, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. e senza considerare che l'incidente non si sarebbe verificato se l'impianto fosse stato costruito e mantenuto in modo adeguato e regolare. Conclude quindi con il seguente quesito di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva ed è connessa unicamente alla potenzialità dannosa della cosa in custodia; per escluderla non vale riferirsi al comportamento del danneggiato, che nel nostro caso era discesa da uno scivolo per giochi dei bambini, dato che ciò non può esser considerato idoneo ad interrompere il nesso tra la pericolosità della cosa e danno, ma se mai idoneo ad integrare un concorso di colpe”.2. - Con il secondo motivo deduce: “Omessa, contraddittoria insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.Anche se la ricostruzione dell'accaduto - incastro del dito mentre la S. risaliva lo scivolo - fosse esatta, comunque la causa dell'incidente non è la salita in senso inverso, ma l'incastro del dito tra il tubolare ed il piano di discesa, elementi - condizione dell'impianto potenzialmente dannosi per tutti e quindi il nesso eziologico non è escluso, ma se mai attenuato.Il fatto controverso è la mancanza di una precisa individuazione dell'atto o del comportamento interruttivi del nesso di causalità; si indica la ragione dell'insufficienza della motivazione nella mancanza di una specifica argomentazione in ordine all'estremo del comportamento della ricorrente che avrebbe interrotto il nesso di causalità.I motivi, connessi, sono fondati.Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell'art. 2051 cod. civ., il custode ha l'onere di provare che l'evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa - che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) - del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, sì da essere imprevedibile, e perciò inevitabile. Pertanto, non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione (Cass. 2563/2007), salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell'art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito (Cass. 11227/2008). Quindi, poiché funzione dell'art. 2051 cod. civ. è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti (Cass. 4279/2008 e 20317/2005) - e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l'evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa - il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso improprio - da parte del terzo o del danneggiato - della cosa si arresta soltanto al caso in cui la pericolosità dell'anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore causale esterno (Cass. 15429/2004), sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile (Cass. 20334/2004, 25029/2008).Pertanto, incontroverso che l'evento dannoso occorso alla S. è stato cagionato dallo scivolo situato nella villa comunale, per escludere la responsabilità del Comune, custode di esso, non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e l'uso improprio del predetto gioco da parte della S., salita aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, sì che la condotta della S. ha interrotto il nesso causale tra lo scivolo e l'amputazione del dito che la parte sottostante della lamiera di esso ha provocato, e che di conseguenza l'evento non era evitabile mediante l'adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente.Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa va rinviata per nuovo esame alla luce delle norme - tra cui l'art. 1227 cod. civ. - e dei principi innanzi richiamati.Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione.
(avv. Roberto Accossato)
robertoaccossato@libero.it
mercoledì 13 febbraio 2008
Infortuni e risarcimento danni
Finalità della rubrica giuridica
Questa rubrica giuridica si propone di presentare e chiarire alcuni temi giuridici in maniera semplice in modo da dare anche spunti di riflessione al lettore ed essere utile per la lettura in chiave giuridica di alcuni fatti che comunemente accadono. Saranno trattati alcuni temi che si ritengono interessanti in ambito di diritto civile e di famiglia (es.:Responsabilità oggettiva nel risarcimento del danno, Responsabilità medica, nuove disposizioni in tema di affido congiunto nel caso di divorzio, Responsabilità dei genitori, diritto dei consumatori,riforma del codice in tema di RCA). Se avete domande specifiche relative ai temi trattati, volete approfondire alcune tematiche oppure avete richieste relative agli argomenti che volete siano trattati in questa rubrica, contattate l’indirizzo mail robertoaccossato@libero.it .
NUMERO 1: RESPONSABILITA’ OGGETTIVA NEL RISARCIMENTO DEL DANNO
Quando sussiste la responsabilità da cose in custodia? Il caso del condominio è responsabile per danni.
In questo numero tratteremo alcuni casi comuni per spiegare il concetto di responsabilità da danno causato da cose in custodia disciplinato dall’art. 2051 del Codice civile intitolato “Danno cagionato da cosa in custodia”, il quale recita testualmente: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Prendiamo il caso di una signora che cade dalla scala condominiale da cui si accede al garage. La caduta è stata provocata da una macchia di olio presente sulla scala ma non visibile. La signora, a seguito della caduta, ha riportato la frattura di una gamba. Su chi grava la responsabilità dell’accaduto? Quale diritti ha la signora per vedere risarciti i danni subiti a seguito della sua caduta? Da un punto di vista giuridico, quali sono le chiavi di lettura di un caso del genere, appunto piuttosto comune?
Innanzitutto in questo caso la signora ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito dal condominio in cui è avvenuto il fatto sulla base dei seguenti principi giuridici.
La giurisprudenza ritiene che il condominio di un edificio, rappresentato dall’amministratore, sia custode dei beni e dei servizi comuni ed in quanto tale è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all’art. 2051 del codice civile dei danni cagionati da queste ad un condomino o ad un terzo. La responsabilità delle cose in custodia ha inoltre un carattere oggettivo ed è sufficiente, perché essa si configuri, che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. In altre parole ciò significa che basta che il danno sia arrecato da una struttura all’interno del condominio senza che vi sia bisogno di dimostrare che sussiste una colpa in capo ad esso, in quanto si deve presumere l’osservanza dell’obbligo di vigilanza delle cose in custodia da parte del condominio. Quindi per ottenere il risarcimento dei danni basterà che la Signora dimostri soltanto che la caduta è avvenuta a causa della macchia d’olio che era sulla scala, che è il nesso causale tra le cose in custodia da parte del condominio e il fatto dannoso. Quella macchia, se ci fosse stata diligenza nella custodia dei beni condominiali non ci sarebbe dovuta essere e quindi non sarebbe stata la causa del danno alla signora o a chicchessia.
L’unico caso in cui il condominio non sarebbe responsabile del risarcimento del danno sarebbe solo nel caso di avvenimento fortuito, cioè di un avvenimento assolutamente imprevedibile, inevitabile, autonomo, come ad esempio un fulmine, un terremoto od un altro evento simile. Questi sono comunque casi rarissimi e comunque da valutare singolarmente.
Idem per gli animali….
L’articolo 2052c.c. è collegato similarmente all’art. 2051c.c. e riguarda la custodia degli animali per cui attenzione alla custodia dei vostri animali che potrebbe causarvi l’obbligo al risarcimento di danni provocati a terzi, se non ottemperata con diligenza. Infatti il codice civile prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [art. 2056 c.c.] cagionati dall’animale , sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [art. 1218, 1256, 2051 c.c.]”.
Quindi si può considerare il caso in cui un cane, non tenuto al guinzaglio, provochi accidentalmente la caduta di una persona, situazione in cui il padrone del cane è responsabile per danni verso il danneggiato, oppure l’esempio di un automobilista che investa un cane non tenuto al guinzaglio dal padrone e che quindi subisca dei danni dall’incidente, si pensi purtroppo ai frequenti casi di abbandono di animali per la strada specialmente d’estate.
In tutti questi casi, il padrone dell’animale è responsabile degli eventuali danni cagionati da esso ed è tenuto a custodire il suo animale con diligenza.
E il caso dei danni prodotti dalla caduta di un pezzo di cornicione o della soletta di un balcone?
Questa fattispecie è dal punto di vista pratico simile alle precedenti, anche se dal lato strettamente tecnico giuridico vi sono delle differenze la cui trattazione esula dalle finalità del presente lavoro, ed è regolata dall’art. 2053 c.c. Rovina di edificio che recita: “ Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione [1669; c.p. 677]”.
Si pensi, a titolo di esempio, al caso della caduta di tegole, di parte del cornicione o del balcone, con conseguenti danni ad autovetture, a persone o ad altri fabbricati. Anche in tal caso per il danneggiato sarà sufficiente dimostrare che il danno è stato cagionato dalla cosiddetta rovina dell’edificio, ed il proprietario potrà liberarsi dalla responsabilità soltanto provando il caso fortuito (ad esempio : fulmine, maltempo di eccezionale gravità ecc.).
E nel caso di una caduta per il cattivo stato di un marciapiede?
E’ interessante valutare questo caso molto comune, ad esempio cadere per strada lungo un marciapiede sconnesso ed avere subito anche danni seri, oppure essere caduti di bicicletta perché accidentalmente finiti in una buca su una strada in città. Qui la fattispecie rientra nella responsabilità della pubblica amministrazione e quindi non si applica la giurisprudenza che abbiamo visto per il condominio. La responsabilità della Pubblica Amministrazione, proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall’utente di detta strada, trova fondamento nella norma primaria del neminem laedere (non recare danno ad altri) ex art.2043c.c.( 2043. Risarcimento per fatto illecito. — Qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058] ), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile, non prevedibile e non evitabile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale.
Con la sentenza n. 22592 del 1° dicembre 2004, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato in altre sentenze, precisando che la presunzione di responsabilità dei danni causati dalla cosa in custodia di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d’uso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa.
In questi casi quindi si tenderebbe ad escludere la possibilità da parte del cittadino di vedere il diritto di avere il risarcimento del danno subito dalla Pubblica Amministrazione, salvo che il danno sia cagionato un elemento non visibile e non prevedibile (ad esempio una buca o altro)che abbia la caratteristica dell’insidia o trabocchetto.
Ci sono due orientamenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dall’utente conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche.
L’orientamento principale è quello secondo cui la tutela è esclusivamente predisposta dall’art. 2043 c.c., per cui la Pubblica Amministrazione incontra nell’esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere , (art. 2043 c.c.) secondo cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale.
L’altro orientamento, da ritenersi minoritario, invece prevede che la Pubblica Amministrazione sia responsabile per i danni subiti dall’utente in quanto proprietaria di una strada pubblica, ad esempio riconducendosi a quanto previsto dall’art. 2051 c.c., e assumendo che la Pubblica Amministrazione, quale custode di detta strada, per escludere tale responsabilità, deve provare che il danno recato si è verificato per caso fortuito.
L'art. 2051c.c., in tema di presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, in realtà trova applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984, n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 7 gennaio 1982, n. 58). Rientra in questa casistica ad esempio la caduta per sulle scale bagnate per le pulizie all’interno di un edificio scolastico o sede di qualsivoglia ente della Pubblica Amministrazione. In questo caso è da ritenersi applicabile l’art. 2051c.c..
Si ha quindi un’applicabilità del 2051 solo qualora si provi la configurabilità della custodia in senso tecnico giuridico ovvero che la Pubblica Amministrazione abbia l’effettivo controllo governo ed uso della cosa, questione che ha suscitato interesse anche nel caso della manutenzione delle strade ed autostrade. La Corte di Cassazione comunque ritiene che non sia mai applicabile l’art. 2051 nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni causati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l’estensione demaniale renda impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che impedisca l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi(applicabile alla sede stradale, le zone limitrofe che siano anch’esse di proprietà della stessa Pubblica Amministrazione), impossibilità di custodia che deve essere prudentemente accertata in concreto.
Nel caso in cui non si possa operare la presunzione dell’art. 2051 c.c. il danneggiato sarà onerato di dover provare ex art. 2043 c.c. e art.2697 c.c. (“Onere della prova. — Chi vuol far valere un diritto in giudizio [c.p.c. 99, 100] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [c.p.c. 115]. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”) anche la colpa della Pubblica Amministrazione identificata nell’istituto dell’insidia stradale (o trabocchetto), ritenuta figura giuridica costituzionalmente legittima.
Questa figura giuridica permette di distribuire tra le parti l’onere probatorio per cui se il danneggiato prova l’insidia allora la Pubblica Amministrazione è responsabile, fermo restando che anche lei non provi la sua impossibilità alla rimozione dell’insidia, adottando opportune misure. E’ quindi ravvisabile un concorso del danneggiato ex art 1227c.c. "Se il fatto colposo del danneggiato(creditore) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate [2055]. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato(creditore) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza [1175, 2056]”.)e quindi la quantificazione del danno riconosciuto a carico della Pubblica Amministrazione può essere ridotto in ragione del concorso del soggetto leso non sussistendo incompatibilità tra la responsabilità colposa della pubblica amministrazione per danno provocato dalla cosiddetta insidia o trabocchetto stradale e la norma 1227 superando così i due indirizzi sopra riportati. Quindi questa nuova chiave di lettura giuridica consente comunque una tutela più ampia per l’utente e quindi una vera redistribuzione della responsabilità per danni anche nel caso che la custodia dei beni sia esclusiva della Pubblica Amministrazione.
Certo è che l’individuazione delle insidie stradali risulta comunque sempre difficile di volta in volta per la parte lesa ma ci sono situazioni che sono state espressamente riconosciute come “insidiose” ad esempio, la coltre di gelo causata dalla mancata manutenzione, la lastra di ghiaccio non derivante da una precedente nevicata ma dal repentino raffreddamento della superficie umida, l’impianto semaforico che da un incrocio stradale segni verde per i veicoli provenienti da una data direzione di marcia e proietti luce intermittente ovvero nessuna luce per i veicoli provenienti dalla direzione di marcia perpendicolare alla prima; la presenza di un cartello non presegnalato con indicazioni luminose di direzione in ora notturna; la presenza di fanghiglia accumulatasi in avvallamento della sede stradale a causa dell’acqua piovana, con conseguente scarsa aderenza per le ruote degli autoveicoli, oggetti sporgenti ed insidiosi presenti sul tratto pedonale. In tutti questi casi l’insidia diviene parametro di misura della liceità e della legittimità dei poteri esercitati dalla Pubblica Amministrazione e quindi è possibile riconoscere caso per caso la responsabilità sia della Pubblica Amministrazione che dell’utente. Quindi nei casi in cui ad esempio il cittadino abbia reso noto alla Pubblica Amministrazione la cattiva condizione di un marciapiede che può provocare delle cadute, ed abbia quindi reso non più imprevedibile o non visibile un’insidia o trabocchetto, mettendo in condizione la Pubblica Amministrazione di poter ottemperare alla manutenzione e quindi alla custodia dei beni demaniali non solo reca un servizio di buon cittadino ma rende responsabile la Pubblica Amministrazione a prendere i provvedimenti del caso se non vuole rendersi responsabile
per il risarcimento degli eventuali danni arrecati ai propri cittadini.
Redazione: Avv. Roberto Accossato
Questa rubrica giuridica si propone di presentare e chiarire alcuni temi giuridici in maniera semplice in modo da dare anche spunti di riflessione al lettore ed essere utile per la lettura in chiave giuridica di alcuni fatti che comunemente accadono. Saranno trattati alcuni temi che si ritengono interessanti in ambito di diritto civile e di famiglia (es.:Responsabilità oggettiva nel risarcimento del danno, Responsabilità medica, nuove disposizioni in tema di affido congiunto nel caso di divorzio, Responsabilità dei genitori, diritto dei consumatori,riforma del codice in tema di RCA). Se avete domande specifiche relative ai temi trattati, volete approfondire alcune tematiche oppure avete richieste relative agli argomenti che volete siano trattati in questa rubrica, contattate l’indirizzo mail robertoaccossato@libero.it .
NUMERO 1: RESPONSABILITA’ OGGETTIVA NEL RISARCIMENTO DEL DANNO
Quando sussiste la responsabilità da cose in custodia? Il caso del condominio è responsabile per danni.
In questo numero tratteremo alcuni casi comuni per spiegare il concetto di responsabilità da danno causato da cose in custodia disciplinato dall’art. 2051 del Codice civile intitolato “Danno cagionato da cosa in custodia”, il quale recita testualmente: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Prendiamo il caso di una signora che cade dalla scala condominiale da cui si accede al garage. La caduta è stata provocata da una macchia di olio presente sulla scala ma non visibile. La signora, a seguito della caduta, ha riportato la frattura di una gamba. Su chi grava la responsabilità dell’accaduto? Quale diritti ha la signora per vedere risarciti i danni subiti a seguito della sua caduta? Da un punto di vista giuridico, quali sono le chiavi di lettura di un caso del genere, appunto piuttosto comune?
Innanzitutto in questo caso la signora ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito dal condominio in cui è avvenuto il fatto sulla base dei seguenti principi giuridici.
La giurisprudenza ritiene che il condominio di un edificio, rappresentato dall’amministratore, sia custode dei beni e dei servizi comuni ed in quanto tale è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all’art. 2051 del codice civile dei danni cagionati da queste ad un condomino o ad un terzo. La responsabilità delle cose in custodia ha inoltre un carattere oggettivo ed è sufficiente, perché essa si configuri, che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. In altre parole ciò significa che basta che il danno sia arrecato da una struttura all’interno del condominio senza che vi sia bisogno di dimostrare che sussiste una colpa in capo ad esso, in quanto si deve presumere l’osservanza dell’obbligo di vigilanza delle cose in custodia da parte del condominio. Quindi per ottenere il risarcimento dei danni basterà che la Signora dimostri soltanto che la caduta è avvenuta a causa della macchia d’olio che era sulla scala, che è il nesso causale tra le cose in custodia da parte del condominio e il fatto dannoso. Quella macchia, se ci fosse stata diligenza nella custodia dei beni condominiali non ci sarebbe dovuta essere e quindi non sarebbe stata la causa del danno alla signora o a chicchessia.
L’unico caso in cui il condominio non sarebbe responsabile del risarcimento del danno sarebbe solo nel caso di avvenimento fortuito, cioè di un avvenimento assolutamente imprevedibile, inevitabile, autonomo, come ad esempio un fulmine, un terremoto od un altro evento simile. Questi sono comunque casi rarissimi e comunque da valutare singolarmente.
Idem per gli animali….
L’articolo 2052c.c. è collegato similarmente all’art. 2051c.c. e riguarda la custodia degli animali per cui attenzione alla custodia dei vostri animali che potrebbe causarvi l’obbligo al risarcimento di danni provocati a terzi, se non ottemperata con diligenza. Infatti il codice civile prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [art. 2056 c.c.] cagionati dall’animale , sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [art. 1218, 1256, 2051 c.c.]”.
Quindi si può considerare il caso in cui un cane, non tenuto al guinzaglio, provochi accidentalmente la caduta di una persona, situazione in cui il padrone del cane è responsabile per danni verso il danneggiato, oppure l’esempio di un automobilista che investa un cane non tenuto al guinzaglio dal padrone e che quindi subisca dei danni dall’incidente, si pensi purtroppo ai frequenti casi di abbandono di animali per la strada specialmente d’estate.
In tutti questi casi, il padrone dell’animale è responsabile degli eventuali danni cagionati da esso ed è tenuto a custodire il suo animale con diligenza.
E il caso dei danni prodotti dalla caduta di un pezzo di cornicione o della soletta di un balcone?
Questa fattispecie è dal punto di vista pratico simile alle precedenti, anche se dal lato strettamente tecnico giuridico vi sono delle differenze la cui trattazione esula dalle finalità del presente lavoro, ed è regolata dall’art. 2053 c.c. Rovina di edificio che recita: “ Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione [1669; c.p. 677]”.
Si pensi, a titolo di esempio, al caso della caduta di tegole, di parte del cornicione o del balcone, con conseguenti danni ad autovetture, a persone o ad altri fabbricati. Anche in tal caso per il danneggiato sarà sufficiente dimostrare che il danno è stato cagionato dalla cosiddetta rovina dell’edificio, ed il proprietario potrà liberarsi dalla responsabilità soltanto provando il caso fortuito (ad esempio : fulmine, maltempo di eccezionale gravità ecc.).
E nel caso di una caduta per il cattivo stato di un marciapiede?
E’ interessante valutare questo caso molto comune, ad esempio cadere per strada lungo un marciapiede sconnesso ed avere subito anche danni seri, oppure essere caduti di bicicletta perché accidentalmente finiti in una buca su una strada in città. Qui la fattispecie rientra nella responsabilità della pubblica amministrazione e quindi non si applica la giurisprudenza che abbiamo visto per il condominio. La responsabilità della Pubblica Amministrazione, proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall’utente di detta strada, trova fondamento nella norma primaria del neminem laedere (non recare danno ad altri) ex art.2043c.c.( 2043. Risarcimento per fatto illecito. — Qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058] ), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile, non prevedibile e non evitabile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale.
Con la sentenza n. 22592 del 1° dicembre 2004, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato in altre sentenze, precisando che la presunzione di responsabilità dei danni causati dalla cosa in custodia di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d’uso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa.
In questi casi quindi si tenderebbe ad escludere la possibilità da parte del cittadino di vedere il diritto di avere il risarcimento del danno subito dalla Pubblica Amministrazione, salvo che il danno sia cagionato un elemento non visibile e non prevedibile (ad esempio una buca o altro)che abbia la caratteristica dell’insidia o trabocchetto.
Ci sono due orientamenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dall’utente conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche.
L’orientamento principale è quello secondo cui la tutela è esclusivamente predisposta dall’art. 2043 c.c., per cui la Pubblica Amministrazione incontra nell’esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere , (art. 2043 c.c.) secondo cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale.
L’altro orientamento, da ritenersi minoritario, invece prevede che la Pubblica Amministrazione sia responsabile per i danni subiti dall’utente in quanto proprietaria di una strada pubblica, ad esempio riconducendosi a quanto previsto dall’art. 2051 c.c., e assumendo che la Pubblica Amministrazione, quale custode di detta strada, per escludere tale responsabilità, deve provare che il danno recato si è verificato per caso fortuito.
L'art. 2051c.c., in tema di presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, in realtà trova applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984, n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 7 gennaio 1982, n. 58). Rientra in questa casistica ad esempio la caduta per sulle scale bagnate per le pulizie all’interno di un edificio scolastico o sede di qualsivoglia ente della Pubblica Amministrazione. In questo caso è da ritenersi applicabile l’art. 2051c.c..
Si ha quindi un’applicabilità del 2051 solo qualora si provi la configurabilità della custodia in senso tecnico giuridico ovvero che la Pubblica Amministrazione abbia l’effettivo controllo governo ed uso della cosa, questione che ha suscitato interesse anche nel caso della manutenzione delle strade ed autostrade. La Corte di Cassazione comunque ritiene che non sia mai applicabile l’art. 2051 nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni causati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l’estensione demaniale renda impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che impedisca l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi(applicabile alla sede stradale, le zone limitrofe che siano anch’esse di proprietà della stessa Pubblica Amministrazione), impossibilità di custodia che deve essere prudentemente accertata in concreto.
Nel caso in cui non si possa operare la presunzione dell’art. 2051 c.c. il danneggiato sarà onerato di dover provare ex art. 2043 c.c. e art.2697 c.c. (“Onere della prova. — Chi vuol far valere un diritto in giudizio [c.p.c. 99, 100] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [c.p.c. 115]. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”) anche la colpa della Pubblica Amministrazione identificata nell’istituto dell’insidia stradale (o trabocchetto), ritenuta figura giuridica costituzionalmente legittima.
Questa figura giuridica permette di distribuire tra le parti l’onere probatorio per cui se il danneggiato prova l’insidia allora la Pubblica Amministrazione è responsabile, fermo restando che anche lei non provi la sua impossibilità alla rimozione dell’insidia, adottando opportune misure. E’ quindi ravvisabile un concorso del danneggiato ex art 1227c.c. "Se il fatto colposo del danneggiato(creditore) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate [2055]. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato(creditore) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza [1175, 2056]”.)e quindi la quantificazione del danno riconosciuto a carico della Pubblica Amministrazione può essere ridotto in ragione del concorso del soggetto leso non sussistendo incompatibilità tra la responsabilità colposa della pubblica amministrazione per danno provocato dalla cosiddetta insidia o trabocchetto stradale e la norma 1227 superando così i due indirizzi sopra riportati. Quindi questa nuova chiave di lettura giuridica consente comunque una tutela più ampia per l’utente e quindi una vera redistribuzione della responsabilità per danni anche nel caso che la custodia dei beni sia esclusiva della Pubblica Amministrazione.
Certo è che l’individuazione delle insidie stradali risulta comunque sempre difficile di volta in volta per la parte lesa ma ci sono situazioni che sono state espressamente riconosciute come “insidiose” ad esempio, la coltre di gelo causata dalla mancata manutenzione, la lastra di ghiaccio non derivante da una precedente nevicata ma dal repentino raffreddamento della superficie umida, l’impianto semaforico che da un incrocio stradale segni verde per i veicoli provenienti da una data direzione di marcia e proietti luce intermittente ovvero nessuna luce per i veicoli provenienti dalla direzione di marcia perpendicolare alla prima; la presenza di un cartello non presegnalato con indicazioni luminose di direzione in ora notturna; la presenza di fanghiglia accumulatasi in avvallamento della sede stradale a causa dell’acqua piovana, con conseguente scarsa aderenza per le ruote degli autoveicoli, oggetti sporgenti ed insidiosi presenti sul tratto pedonale. In tutti questi casi l’insidia diviene parametro di misura della liceità e della legittimità dei poteri esercitati dalla Pubblica Amministrazione e quindi è possibile riconoscere caso per caso la responsabilità sia della Pubblica Amministrazione che dell’utente. Quindi nei casi in cui ad esempio il cittadino abbia reso noto alla Pubblica Amministrazione la cattiva condizione di un marciapiede che può provocare delle cadute, ed abbia quindi reso non più imprevedibile o non visibile un’insidia o trabocchetto, mettendo in condizione la Pubblica Amministrazione di poter ottemperare alla manutenzione e quindi alla custodia dei beni demaniali non solo reca un servizio di buon cittadino ma rende responsabile la Pubblica Amministrazione a prendere i provvedimenti del caso se non vuole rendersi responsabile
per il risarcimento degli eventuali danni arrecati ai propri cittadini.
Redazione: Avv. Roberto Accossato
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