mercoledì 13 febbraio 2008

Infortuni e risarcimento danni

Finalità della rubrica giuridica
Questa rubrica giuridica si propone di presentare e chiarire alcuni temi giuridici in maniera semplice in modo da dare anche spunti di riflessione al lettore ed essere utile per la lettura in chiave giuridica di alcuni fatti che comunemente accadono. Saranno trattati alcuni temi che si ritengono interessanti in ambito di diritto civile e di famiglia (es.:Responsabilità oggettiva nel risarcimento del danno, Responsabilità medica, nuove disposizioni in tema di affido congiunto nel caso di divorzio, Responsabilità dei genitori, diritto dei consumatori,riforma del codice in tema di RCA). Se avete domande specifiche relative ai temi trattati, volete approfondire alcune tematiche oppure avete richieste relative agli argomenti che volete siano trattati in questa rubrica, contattate l’indirizzo mail robertoaccossato@libero.it .

NUMERO 1: RESPONSABILITA’ OGGETTIVA NEL RISARCIMENTO DEL DANNO
Quando sussiste la responsabilità da cose in custodia? Il caso del condominio è responsabile per danni.
In questo numero tratteremo alcuni casi comuni per spiegare il concetto di responsabilità da danno causato da cose in custodia disciplinato dall’art. 2051 del Codice civile intitolato “Danno cagionato da cosa in custodia”, il quale recita testualmente: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Prendiamo il caso di una signora che cade dalla scala condominiale da cui si accede al garage. La caduta è stata provocata da una macchia di olio presente sulla scala ma non visibile. La signora, a seguito della caduta, ha riportato la frattura di una gamba. Su chi grava la responsabilità dell’accaduto? Quale diritti ha la signora per vedere risarciti i danni subiti a seguito della sua caduta? Da un punto di vista giuridico, quali sono le chiavi di lettura di un caso del genere, appunto piuttosto comune?
Innanzitutto in questo caso la signora ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito dal condominio in cui è avvenuto il fatto sulla base dei seguenti principi giuridici.
La giurisprudenza ritiene che il condominio di un edificio, rappresentato dall’amministratore, sia custode dei beni e dei servizi comuni ed in quanto tale è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all’art. 2051 del codice civile dei danni cagionati da queste ad un condomino o ad un terzo. La responsabilità delle cose in custodia ha inoltre un carattere oggettivo ed è sufficiente, perché essa si configuri, che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. In altre parole ciò significa che basta che il danno sia arrecato da una struttura all’interno del condominio senza che vi sia bisogno di dimostrare che sussiste una colpa in capo ad esso, in quanto si deve presumere l’osservanza dell’obbligo di vigilanza delle cose in custodia da parte del condominio. Quindi per ottenere il risarcimento dei danni basterà che la Signora dimostri soltanto che la caduta è avvenuta a causa della macchia d’olio che era sulla scala, che è il nesso causale tra le cose in custodia da parte del condominio e il fatto dannoso. Quella macchia, se ci fosse stata diligenza nella custodia dei beni condominiali non ci sarebbe dovuta essere e quindi non sarebbe stata la causa del danno alla signora o a chicchessia.
L’unico caso in cui il condominio non sarebbe responsabile del risarcimento del danno sarebbe solo nel caso di avvenimento fortuito, cioè di un avvenimento assolutamente imprevedibile, inevitabile, autonomo, come ad esempio un fulmine, un terremoto od un altro evento simile. Questi sono comunque casi rarissimi e comunque da valutare singolarmente.

Idem per gli animali….
L’articolo 2052c.c. è collegato similarmente all’art. 2051c.c. e riguarda la custodia degli animali per cui attenzione alla custodia dei vostri animali che potrebbe causarvi l’obbligo al risarcimento di danni provocati a terzi, se non ottemperata con diligenza. Infatti il codice civile prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [art. 2056 c.c.] cagionati dall’animale , sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [art. 1218, 1256, 2051 c.c.]”.
Quindi si può considerare il caso in cui un cane, non tenuto al guinzaglio, provochi accidentalmente la caduta di una persona, situazione in cui il padrone del cane è responsabile per danni verso il danneggiato, oppure l’esempio di un automobilista che investa un cane non tenuto al guinzaglio dal padrone e che quindi subisca dei danni dall’incidente, si pensi purtroppo ai frequenti casi di abbandono di animali per la strada specialmente d’estate.
In tutti questi casi, il padrone dell’animale è responsabile degli eventuali danni cagionati da esso ed è tenuto a custodire il suo animale con diligenza.

E il caso dei danni prodotti dalla caduta di un pezzo di cornicione o della soletta di un balcone?
Questa fattispecie è dal punto di vista pratico simile alle precedenti, anche se dal lato strettamente tecnico giuridico vi sono delle differenze la cui trattazione esula dalle finalità del presente lavoro, ed è regolata dall’art. 2053 c.c. Rovina di edificio che recita: “ Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione [1669; c.p. 677]”.
Si pensi, a titolo di esempio, al caso della caduta di tegole, di parte del cornicione o del balcone, con conseguenti danni ad autovetture, a persone o ad altri fabbricati. Anche in tal caso per il danneggiato sarà sufficiente dimostrare che il danno è stato cagionato dalla cosiddetta rovina dell’edificio, ed il proprietario potrà liberarsi dalla responsabilità soltanto provando il caso fortuito (ad esempio : fulmine, maltempo di eccezionale gravità ecc.).

E nel caso di una caduta per il cattivo stato di un marciapiede?
E’ interessante valutare questo caso molto comune, ad esempio cadere per strada lungo un marciapiede sconnesso ed avere subito anche danni seri, oppure essere caduti di bicicletta perché accidentalmente finiti in una buca su una strada in città. Qui la fattispecie rientra nella responsabilità della pubblica amministrazione e quindi non si applica la giurisprudenza che abbiamo visto per il condominio. La responsabilità della Pubblica Amministrazione, proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall’utente di detta strada, trova fondamento nella norma primaria del neminem laedere (non recare danno ad altri) ex art.2043c.c.( 2043. Risarcimento per fatto illecito. — Qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058] ), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile, non prevedibile e non evitabile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale.
Con la sentenza n. 22592 del 1° dicembre 2004, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato in altre sentenze, precisando che la presunzione di responsabilità dei danni causati dalla cosa in custodia di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d’uso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa.
In questi casi quindi si tenderebbe ad escludere la possibilità da parte del cittadino di vedere il diritto di avere il risarcimento del danno subito dalla Pubblica Amministrazione, salvo che il danno sia cagionato un elemento non visibile e non prevedibile (ad esempio una buca o altro)che abbia la caratteristica dell’insidia o trabocchetto.
Ci sono due orientamenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dall’utente conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche.
L’orientamento principale è quello secondo cui la tutela è esclusivamente predisposta dall’art. 2043 c.c., per cui la Pubblica Amministrazione incontra nell’esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere , (art. 2043 c.c.) secondo cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale.
L’altro orientamento, da ritenersi minoritario, invece prevede che la Pubblica Amministrazione sia responsabile per i danni subiti dall’utente in quanto proprietaria di una strada pubblica, ad esempio riconducendosi a quanto previsto dall’art. 2051 c.c., e assumendo che la Pubblica Amministrazione, quale custode di detta strada, per escludere tale responsabilità, deve provare che il danno recato si è verificato per caso fortuito.
L'art. 2051c.c., in tema di presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, in realtà trova applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984, n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 7 gennaio 1982, n. 58). Rientra in questa casistica ad esempio la caduta per sulle scale bagnate per le pulizie all’interno di un edificio scolastico o sede di qualsivoglia ente della Pubblica Amministrazione. In questo caso è da ritenersi applicabile l’art. 2051c.c..
Si ha quindi un’applicabilità del 2051 solo qualora si provi la configurabilità della custodia in senso tecnico giuridico ovvero che la Pubblica Amministrazione abbia l’effettivo controllo governo ed uso della cosa, questione che ha suscitato interesse anche nel caso della manutenzione delle strade ed autostrade. La Corte di Cassazione comunque ritiene che non sia mai applicabile l’art. 2051 nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni causati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l’estensione demaniale renda impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che impedisca l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi(applicabile alla sede stradale, le zone limitrofe che siano anch’esse di proprietà della stessa Pubblica Amministrazione), impossibilità di custodia che deve essere prudentemente accertata in concreto.
Nel caso in cui non si possa operare la presunzione dell’art. 2051 c.c. il danneggiato sarà onerato di dover provare ex art. 2043 c.c. e art.2697 c.c. (“Onere della prova. — Chi vuol far valere un diritto in giudizio [c.p.c. 99, 100] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [c.p.c. 115]. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”) anche la colpa della Pubblica Amministrazione identificata nell’istituto dell’insidia stradale (o trabocchetto), ritenuta figura giuridica costituzionalmente legittima.
Questa figura giuridica permette di distribuire tra le parti l’onere probatorio per cui se il danneggiato prova l’insidia allora la Pubblica Amministrazione è responsabile, fermo restando che anche lei non provi la sua impossibilità alla rimozione dell’insidia, adottando opportune misure. E’ quindi ravvisabile un concorso del danneggiato ex art 1227c.c. "Se il fatto colposo del danneggiato(creditore) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate [2055]. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato(creditore) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza [1175, 2056]”.)e quindi la quantificazione del danno riconosciuto a carico della Pubblica Amministrazione può essere ridotto in ragione del concorso del soggetto leso non sussistendo incompatibilità tra la responsabilità colposa della pubblica amministrazione per danno provocato dalla cosiddetta insidia o trabocchetto stradale e la norma 1227 superando così i due indirizzi sopra riportati. Quindi questa nuova chiave di lettura giuridica consente comunque una tutela più ampia per l’utente e quindi una vera redistribuzione della responsabilità per danni anche nel caso che la custodia dei beni sia esclusiva della Pubblica Amministrazione.
Certo è che l’individuazione delle insidie stradali risulta comunque sempre difficile di volta in volta per la parte lesa ma ci sono situazioni che sono state espressamente riconosciute come “insidiose” ad esempio, la coltre di gelo causata dalla mancata manutenzione, la lastra di ghiaccio non derivante da una precedente nevicata ma dal repentino raffreddamento della superficie umida, l’impianto semaforico che da un incrocio stradale segni verde per i veicoli provenienti da una data direzione di marcia e proietti luce intermittente ovvero nessuna luce per i veicoli provenienti dalla direzione di marcia perpendicolare alla prima; la presenza di un cartello non presegnalato con indicazioni luminose di direzione in ora notturna; la presenza di fanghiglia accumulatasi in avvallamento della sede stradale a causa dell’acqua piovana, con conseguente scarsa aderenza per le ruote degli autoveicoli, oggetti sporgenti ed insidiosi presenti sul tratto pedonale. In tutti questi casi l’insidia diviene parametro di misura della liceità e della legittimità dei poteri esercitati dalla Pubblica Amministrazione e quindi è possibile riconoscere caso per caso la responsabilità sia della Pubblica Amministrazione che dell’utente. Quindi nei casi in cui ad esempio il cittadino abbia reso noto alla Pubblica Amministrazione la cattiva condizione di un marciapiede che può provocare delle cadute, ed abbia quindi reso non più imprevedibile o non visibile un’insidia o trabocchetto, mettendo in condizione la Pubblica Amministrazione di poter ottemperare alla manutenzione e quindi alla custodia dei beni demaniali non solo reca un servizio di buon cittadino ma rende responsabile la Pubblica Amministrazione a prendere i provvedimenti del caso se non vuole rendersi responsabile
per il risarcimento degli eventuali danni arrecati ai propri cittadini.



Redazione: Avv. Roberto Accossato