lunedì 27 settembre 2010

L’IVA SULL’IMPORTO DELLA RIPARAZIONE ED IL FERMO TECNICO SONO COMUNQUE DOVUTI INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA STATA EFFETTUATA LA RIPARAZIONE DELL’AUTOVETTURA (Cass. Civ. 27.1.2010 n. 1688)

L’IVA SULL’IMPORTO DELLA RIPARAZIONE ED IL FERMO TECNICO SONO COMUNQUE DOVUTI INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA STATA EFFETTUATA LA RIPARAZIONE DELL’AUTOVETTURA (Cass. Civ. 27.1.2010 n. 1688)


Si deve ritenere sempre applicabile il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo, indipendentemente dagli esborsi effettivamente effettuati ( Tra le varie sentenze in tal senso della Cassazione si cita Cass. 5.7.2002, n. 9740).

La Sentenza in oggetto, in applicazione di detto principio recita: “poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta ….”. “ Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa dell’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario per la sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, è infatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, assicurazione)comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore del veicolo (Cass. 9.11.2006, n. 23916).”

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